Data di Pubblicazione:
2011
Abstract:
Gli ordinamenti regionali italiani di tipo ordinario, in seguito alla revisione imposta dalle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, presentano, tra le tante novità, la previsione di organismi di garanzia statutaria, chiamati a svolgere alcune funzioni consultive e decisionali, prevalentemente rivolte ad assicurare la conformità a statuto delle fonti regionali di produzione del diritto ed il bilanciamento tra i poteri dell’ente.
Tali organismi si trovano a dover fare i conti con difficoltà legate all’esatto riconoscimento della loro natura, dei loro compiti e del ruolo istituzionale che possono svolgere. Più volte la Corte costituzionale è intervenuta per ricondurre la legislazione regionale in materia all’interno dei confini consentiti dal nostro ordinamento. Nella realtà, le regioni si sono mosse in ordine sparso, alcune limitandosi a prevedere e a disciplinare sulla carta la consulta statutaria, altre rinunciandovi, altre ancora costituendola.
L’articolo si prefigge il compito di analizzare i principali problemi che si pongono rispetto al nuovo organismo regionale, ancora in attesa di trovare una sua esatta identità.
Tali organismi si trovano a dover fare i conti con difficoltà legate all’esatto riconoscimento della loro natura, dei loro compiti e del ruolo istituzionale che possono svolgere. Più volte la Corte costituzionale è intervenuta per ricondurre la legislazione regionale in materia all’interno dei confini consentiti dal nostro ordinamento. Nella realtà, le regioni si sono mosse in ordine sparso, alcune limitandosi a prevedere e a disciplinare sulla carta la consulta statutaria, altre rinunciandovi, altre ancora costituendola.
L’articolo si prefigge il compito di analizzare i principali problemi che si pongono rispetto al nuovo organismo regionale, ancora in attesa di trovare una sua esatta identità.
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo su Rivista
Elenco autori:
Piperata, Giuseppe
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